Art. 3.
(Segreto di Stato).

      1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dal soggetto preposto, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, mette in pericolo i beni giuridici di cui all'articolo 1, comma 2, o arreca loro un danno immediato e diretto di eccezionale gravità.
      2. Le notizie, i documenti, gli atti, le attività e le cose oggetto di segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e per il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.
      3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato deve, ove possibile, essere annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti dall'estero.
      4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione nei casi previsti del comma 3, o dalla sua opposizione negli altri casi, salvo che esso sia stato apposto od opposto relativamente ad atto, documento o cosa non sottoposti a declassifica automatica per decorso del tempo ai sensi dell'articolo 8, comma 5. In tale caso, il vincolo cessa comunque decorsi trenta anni. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa altresì a seguito di apposito provvedimento adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Gli atti e i documenti, previa declassifica, sono versati all'Archivio centrale dello Stato dopo quaranta anni dalla formazione o dall'acquisizione e, limitatamente ai casi previsti dall'articolo 8, comma 5, dopo cinquanta anni.
      5. Il Presidente del Consiglio dei ministri disciplina con regolamento i criteri per

 

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l'individuazione delle notizie, documenti, atti, attività e cose suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.